Le imprese, per non avere ripercussioni in tema di responsabilità, sanzioni amministrative ed eventuali illeciti penali, sono costrette costantemente ad aggiornarsi e conoscere la normativa di riferimento, i principi della marcatura CE, le regole per una corretta realizzazione dell’etichettatura dei prodotti cosmetici.
Nel suddetto settore, lo Studio Legale Malfatti è in grado, sotto il profilo normativo, di offrire adeguata assistenza nell’approfondimento e nell’esame delle normative nazionali, europee e internazionali, nonché dei regolamenti autodisciplinari in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti, aiutando i propri Clienti ad assolvere gli obblighi di legge, al fine di pervenire illeciti penali e amministrativi che scaturiscono dalla violazione della normativa.
Inoltre, lo Studio offre assistenza anche avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, e le altre Autorità amministrative, nelle controversie che possono sorgere in questo ambito, nonché nelle pratiche commerciali sleali e di pubblicità ingannevole.
I prodotti cosmetici trovano la loro fonte normativa nel Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla presentazione degli adempimenti necessari per la immissione sul mercato e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi. Il Regolamento n. 1223/2009 (la cui disciplina sanzionatoria è regolata dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204) ha armonizzato, chiarito e rafforzato le norme sulla sicurezza, sui controlli e sulla responsabilità della produzione e messa in vendita dei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione Europea, introducendo sanzioni a carico della persona responsabile (produttori/importatori/distributori) che viola gli obblighi di informazione e di cooperazione posti a suo carico, la cui figura responsabile diverge a seconda che il prodotto cosmetico sia fabbricato all’interno della Comunità Europea ovvero sia importato.
Dirimente per gli operatori economici attivi nell’ambito di qualsiasi filiera produttiva è stabilire il momento della cd “messa a disposizione”, giacché con la messa a disposizione di un prodotto sul mercato, il fabbricante è tenuto ad osservare determinati obblighi, specificatamente individuati dalla normativa di riferimento, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei prodotti immessi sul mercato.
Lo Studio Legale Malfatti, alla luce di alcune pronunce della Corte europea, in uno con la disamina delle precisazioni contenute nella Guida Blu (2022/C 247/01) elaborate dalla Commissione Europea è riuscito a individuare, in alcune vertenze patrocinate dallo Studio, un diverso momento di “messa a disposizione”, rispetto all’interpretazione elaborata degli organi accertatori, ottenendo così – nei casi in cui i prodotti erano stati sottoposti a sequestro penale (ex. art 321 c.p.p.) – il dissequestro e l’archiviazione del procedimento penale, mentre in altri, in cui la merce aveva subito il dissequestro amministrativo dei prodotti oggetto di provvedimento cautelare.
In punto di pericolosità del prodotto: le problematiche emerse a seguito dell’introduzione del Regolamento 1902 del 2021 in vigore dall’1 marzo 2022
Il Regolamento 1223/2009 UE, letto in uno con quelle tecniche di riferimento e in particolar modo con gli allegati I – IV al Regolamento stabilisce che ai fini della pericolosità della salute, vi è violazione del Regolamento allorquando la merce presenta anomalie nella composizione chimica dei prodotti, tant’è che il Legislatore con l’aggiornamento degli allegati, arriva a vietare che nella composizione del prodotto cosmetico vi siano contenute determinate sostanze chimiche e/o microbiologiche tra cui metalli pesanti, eccezion fatta per quelle sostanze che risultino essere ineliminabili, perché contenenti mere tracce e quantità minimali, derivanti magari da contaminazione nella fase del procedimento di fabbricazione, dell’immagazzinamento e/o dell’imballaggio. Infatti, secondo il legislatore, ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE, alcune tracce in quantità minimali, nonostante il divieto, possono essere consentite poiché è notorio che l’eliminazione di tracce in quantità minimali “ è tecnicamente inevitabile nonostante l’osservanza di buone pratiche di fabbricazione”. Alla luce di ciò, il legislatore nonostante il divieto, consente che i prodotti cosmetici possano contenere piccole tracce di sostanze vietate (art. 17 regolamento UE), ivi comprese quelle classificate CMR1A (effetti accertati) giacché la normativa UE tollera comunque la presenza di tracce in quantità minimali.
Con Regolamento UE 1902 del 2021, in vigore dall’1 marzo 2022, il legislatore ha modificato gli allegati II, III e V del Regolamento 1223/2009, vietando il commercio dei cosmetici contenenti la sostanza 2 -( 4 – terz-butulbenzil) propinaldeide, nome INCI: Buthylfenil Methylpropional (LILIAL) che sostanzialmente è una molecola (un aldeide) di sintesi utilizzata come profumatore dall’odore floreale di lillà, mughetto e ciclamino, spesso presente in saponi, creme corpo e shampoo.